Art. 55.
(Qualità delle fonti normative).

      1. La regione autonoma provvede con legge regionale statutaria a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità della loro pubblicazione, assicurando la chiarezza, la certezza e la facilità di accesso per i cittadini.
      2. La legge regionale statutaria dispone le regole per la redazione dei testi normativi, le modalità per l'analisi dell'impatto dei progetti di legge e di regolamento, nonché i controlli necessari a tale scopo, anche con particolare riferimento alla conformità con l'ordinamento costituzionale italiano e dell'Unione europea.